Gli obblighi di assistenza familiare: una riflessione sull'art. 570 cp

20.01.2025

L'articolo 570 c.p. punisce la condotta del coniuge e del genitore che viola i cosiddetti obblighi di assistenza familiare.

Qui vorrei soffermarmi sulla figura del genitore che, comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie:

A) si sottrae agli obblighi di assistenza inerente alla responsabilità genitoriale ai sensi del primo comma dell'articolo richiamato;

B) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero in abiti al lavoro ai sensi del numero 2 del secondo comma dell'articolo 570.

Chi sono i discendenti? in questo caso sono i figli minori e i figli maggiorenni inabili al lavoro.

È opportuno precisare che l'articolo 570 c.p. opera in mancanza di una sentenza di separazione o di divorzio o, comunque, in mancanza di una sentenza che ha regolamentato i rapporti anche economici tra figli e genitori non coniugati: in questi casi, infatti, ricorre l'articolo 570 bis del codice penale.

Relativamente al punto A, ossia il sottrarsi agli obblighi di assistenza, possiamo dire che l'assistenza a cui la norma penale fa riferimento non ha natura economica e materiale ma ha natura morale ed affettiva; così che risponderà di questo reato il genitore che si disinteressa completamente del figlio, rendendosi inadempiente ai propri obblighi morali quali l'assistenza fisica, intellettuale, morale ed affettiva.

Ad esempio, dovrà rispondere di questo reato il genitore che non solo non vede più il proprio figlio, ma che anche non si tiene informato sulle sue condizioni e non partecipa al suo vivere quotidiano. O, ancora, impedisce il suo vivere quotidiano non firmando senza motivo, meglio, sottraendosi a firmare autorizzazioni scolastiche e ancor di più impedendo all'altro genitore di poter accedere a benefici statali a favore del figlio non consegnando documentazione necessaria.

Riguardo al punto B la norma punisce il genitore che fa mancare i mezzi di sussistenza al proprio figlio minorenne o maggiorenne ma inabile al lavoro.

Va precisato che la definizione di mezzi di sussistenza non coincide con quella di alimenti in senso civilistico; si tratta piuttosto di quanto strettamente necessario per vivere.

La Corte di Cassazione ha comunque precisato che tra i mezzi di sussistenza insieme al vitto l'alloggio e al vestiario rientrano anche tutti quegli strumenti atti a soddisfare le altre complementari esigenze della vita quotidiana (Cass. Pen. sen. num. 3485/2020).

Un ultimo inciso: non rileva se a provvedere per intero sia l'altro genitore; mentre rileva se l'omessa corresponsione derivi da una reale impossibilità del genitore inadempiente. 

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